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Ott

8

2006

Anche gli ‘over 35’ potranno diventare sommozzatori

La sentenza del tribunale ha definito ‘iniquo’ e ‘illogico’ il limite di età previsto da un decreto del 13 gennaio 1979.
(di Nicola Figlioli)

Una sentenza che ha aperto un dibattito. Il Tar del Lazio ha infatti deciso di dare ragione al subacqueo professionista Pasquale Tulumello, che si era visto respingere l’iscrizione al “registro dei sommozzatori” dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle per aver superato il limite di 35 anni età (previsto dal d.m. 13 gennaio del 1979) ed aveva quindi fatto ricorso.

Il Tar ha così dichiarato l’illegittimità del limite di età per “illogicità formale del provvedimento”, ovvero per un evidente contrasto con altre disposizioni dello stesso decreto. Il suddetto limite serviva infatti solo a garanzia dell’idoneità psico-fisica del sommozzatore, già accertata ogni anno tramite una specifica visita medica.

La sentenza avrà quindi dei risvolti per le procedure di iscrizione della Capitaneria di porto. Si potrebbero anche aprire nuove prospettive, sia per chi voleva diventare sommozzatore ed era impossibilitato a farlo perché considerato inidoneo a soli 35 anni, ma soprattutto per coloro che già esercitavano la professione da anni,  magari “in nero” , e ora potranno regolarizzarsi.

Nicola Figlioli

Avvisatore Marittimo della Sicilia

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‘Irragionevole’ il limite di età per i sommozzatori. 

L’idoneità psico-fisica degli OTS è infati già garantita dalla visita medica annuale

(Avv. Salvatore Grado)

Con sentenza n. 20062150 del 29/03/2006 il TAR Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 n. 1 del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 1979 (- Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale – in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47), il quale ai fini dell’iscrizione nel relativo registro prevede per gli aspiranti il limite di età di 35 anni.

La sentenza in commento ha sindacato la suddetta disposizione sotto il profilo dell’eccesso di potere per irragionevolezza ed in particolare il collegio ha ravvisato una irragionevolezza dovuta ad illogicità formale del provvedimento, cioè al contrasto logico tra una disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale e le altre disposizioni contenute nel medesimo atto. Accertata l’illegittimità della norma contenuta nel D.M. ha poi proceduto ad annullarne l’atto applicativo, emanato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, con cui era stata respinta l’istanza di iscrizione del ricorrente al registro dei sommozzatori in servizio locale.

In dettaglio il D.M. in oggetto (sindacabile dal giudice amministrativo in quanto avente natura giuridica di atto amministrativo anche se contenente norme regolamentari) prescrive al comma primo, punto 1), dell’art. 3 una età ‘non superiore a 35 anni’, aggiungendo comunque al successivo punto 3) l’ulteriore requisito del possesso di ‘una sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell’apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto’; inoltre per il terzo comma del medesimo D.M. prescrive che ‘la persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l’esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto’.  

Ad avviso del Collegio il suddetto limite è illogico ed irragionevole perché anche se il limite avesse la funzione di garantire l’idoneità fisica del soggetto, sulla base della presunzione che un soggetto in età giovane sia in buono stato di salute, non si comprende perché occorra l’accertamento in concreto della sana e robusta costituzione e dell’assenza di specifiche patologie da effettuarsi da parte di un medico al momento dell’atto di iscrizione, oltre ai controllo periodici successivi e con cadenza almeno annuale. La situazione di illogicità è aggravata, ad avviso del Collegio, dal fatto che nel medesimo atto regolamentare non è previsto alcun limite di età per la permanenza nel registro di iscrizione, se non l’ ‘avere il sommozzatore raggiunto l’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia’.

In altri termini tutte le disposizioni citate mettono in luce come la norma del limite di età fissato a trentacinque anni non è una norma che stabilisce una presunzione assoluta di inidoneità fisica, ma una presunzione relativa superabile con la prescritta visita medica, tale ricostruzione della ratio normativa è confermata anche dal fatto che la norma transitoria del D.M. in parola consente che a determinate condizioni possano essere iscritti soggetti che non abbiano superato i 40 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto (art. 6, D.M. 13 gennaio 1979).

La tesi appare condivisibile ed invero la norma contenuta nel D.M. impugnato sul limite di età appare illogico e quindi meritevole di annullamento: infatti, se l’accertamento dei requisiti fisici vada sempre e comunque effettuato con una visita medica specifica appaiono irragionevoli i criteri di accertamento automatico insuperabili legati al solo parametro dell’età. Se infatti l’Amministrazione nel suo agire discrezionale al momento di stabilire i criteri di accertamento dell’idoneità fisica (nel caso di specie al momento della redazione dell’atto regolamentare impugnato) prescrive sia criteri basati su automatismi legati all’età, che criteri di accertamento sostanziale e concreto, non vi è dubbio che i primi devono accantonati in favore dell’accertamento concreto dei dati della realtà a tutela dell’ interesse legittimo interesse del cittadino il quale non deve subire delle illogiche barriere in entrata nel modo del lavoro.

L’indagine sull’eccesso di potere come è noto presuppone che l’Amministrazione abbia agito in conformità alla legge, se infatti è stata violata la legge l’atto è illegittimo per questa ultima ragione. Ora nel caso di specie al ramo di Amministrazione incardinato nel Ministero autore del regolamento impugnato sicuramente non si rimprovera un contrasto con specifiche norme di legge, ma una irragionevolezza ed illogicità (sopra illustrata) nella selezione delle requisiti di iscrizione al registro dei sommozzatori e cioè un vizio nella discrezionalità amministrativa utilizzata per selezionare tali criteri; con ciò si pone l’attenzione sul diverso aspetto dell’uso della discrezionalità tecnica da parte del medico o della commissione medica che qui non rileva per la mancanza del suo esercizio. La discrezionalità amministrativa del Ministro e la discrezionalità tecnica (con le sue specifiche regole di sindacato) dei professionisti deputati all’accertamento della idoneità fisica stanno ovviamente su due piani separati; l’atto applicativo del D.M., cioè il provvedimento di diniego di iscrizione della Capitaneria di Porto, viene annullato dal T.A.R. infatti per illegittimità consequenziale dovuto al riconoscimento del vizio di eccesso di potere sull’atto presupposto (il regolamento ministeriale).

Viene rigettato viceversa il primo motivo di ricorso con cui si chiedeva di dichiarare l’illeggittimità del limite di età per violazione dell’art. 3, comma 6 della legge n. 127 del 1997, il quale ha abrogato i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico abrogando al contempo ogni preesistente disposizione di legge o regolamento difforme.

Ebbene anche su questo punto la pronuncia del T.A.R. Lazio appare condivisibile allorquando afferma che la norma introdotta dalla legge Bassanini è applicabile solamente ai pubblici concorsi e non alle iscrizioni in registri quali quelli dei sommozzatori locali di cui al D.M. 13 gennaio 1979. La posizione dei sommozzatori in servizio locale di cui al D.M. in oggetto è infatti ontologicamente diversa da quella del lavoratore subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, questi ultimi assumono tale qualità solo dietro concorso pubblico con la conseguente instaurazione con la stessa di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; viceversa l’iscrizione nell’apposito registro dei sommozzatori in servizio locale ‘è condizione formale per l’esercizio dell’attività; la sua finalità è di individuare le persona idonee a svolgere l’attività di navigazione o altre attività connesse e di seguirne lo svolgimento e gli eventuali eventi ostativi (condanne penali sanzioni disciplinari)’ (in questo senso LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale di diritto della Navigazione, Milano 2004, 72).

Ha deciso nel medesimo senso analoga questione il TAR Emilia Romagna: ‘L’art. 3, comma 6 l. 127/97, il quale ha consentito l’accesso al pubblico impiego senza limiti di età, si applica solo ai rapporti di lavoro subordinato; ne consegue che legittimamente il ministero della Giustizia, nel bandire il concorso per notaio, fissa quale condizione per l’accesso un’età non superiore a quarant’anni’. (T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 03 giugno 2005, n. 807, Maccarelli c. Min. giust. In Dir. e giust. 2005, 28 92 nota MASUCCI, PETRILLO Giur. merito 2005, 10 2233 (s.m.)).

 

Avv. Salvatore Grado

Avvocato e Dottore di Ricerca

in Diritto di Navigazione

presso la faccoltà di Economia

di Palermo

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Intervista di Nicola Figlioli a Ferdinando Lavaggi, Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo 

Per lavorare come operatori tecnici subacquei o sommozzatori  nelle acque di qualsiasi porto italiano la legge (d.m  del 13 gennaio 1979) prevede l’obbligo di iscriversi presso il registro dei “sommozzatori in servizio locale”, detenuto dalla Capitaneria di porto  di competenza sul territorio. La sentenza del Tar, che ha aperto l’iscrizione anche a chi ha superato il limite di età di 35 anni previsto dalla stessa legge,  riguarda in primo luogo le Capitanerie, che dovranno adeguare le procedure di iscrizione. Siamo andati a sentire il parere del Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo, l’ammiraglio Ferdinando Lavaggi.

 

 

Comandante, come giudica la sentenza del Tar del Lazio?

 

“Penso sia sicuramente una sentenza intelligente, poiché il requisito dell’età, disposto più di venti anni fa dal decreto ministeriale, veniva già superato dall’altro fondamentale requisito richiesto, quello dell’idoneità fisica. La legge prevede infatti una visita medica annuale per accertare l’idoneità psico-fisica del soggetto che vuole esercitare la professione di sommozzatore. Noi, come Capitaneria,  mandiamo così ogni anno una missiva a tutti i sommozzatori iscritti nel registro, in modo da ricordare la data di scadenza della visita medica e l’obbligo si sostenerne una nuova per poter esercitare. Se si è quindi ritenuti idonei da un punto di vista fisico, il limite di età previsto dal decreto ministeriale risulta superfluo, come indicano le motivazioni della sentenza.

 

La Capitaneria di porto applicherà subito il dettato del Tar?

 

Sulla scorta della sentenza e in attesa di una normativa di accoglimento nuova e più precisa, procederemo già da oggi all’iscrizione senza tenere conto del precedente limite di età. Casi ‘scolastici’ in questo senso ci sono già stati. Abbiamo tanti sommozzatori che sono studenti o lavorano nelle Sovrintendenze. A dimostrazione della sensatezza e della condivisibilità della sentenza vi è anche il fatto che essa non sia stata appellata.

 

Quello del sommozzatore è un lavoro duro e rischioso, ma si guadagna bene. Secondo lei con questa “apertura” del Tar agli over 35 ci potrebbero essere dei risvolti positivi per il mercato del lavoro nel settore?

 

Nel nostro territorio ci sono già un gran numero di operatori professionisti del settore. Ma sicuramente offrirà la possibilità a qualcuno di mettersi in regola.

 

La subacquea in Italia non gode di norme chiare e precise. Alcuni addetti ai lavori sostengono che sarebbe necessaria una riforma, magari con  “albi” o registri separati tra subacquei sportivi e operatori tecnici professionisti  Qualcuno preferirebbe un registro nazionale, invece che locale  per i sommozzatori, in modo da renderne più aperto il mercato del lavoro sul territorio semplificando la burocrazia…

 

“Per quanto riguarda la distinzione tra subacquea sportiva e professionale, non sono sicuro che sia la strada giusta. Anche gli istruttori ‘sportivi’ lavorano comunque sott’acqua, e per la Capitaneria sono tutti professionisti e ‘addetti ai lavori’. Penso invece che il sistema attuale sia il migliore, in quanto ogni Capitaneria di porto deve poter conoscere da vicino chi è chiamato a lavorare presso le acque del proprio territorio. Allo stesso tempo anche il sommozzatore, per lavorare in sicurezza, deve conoscere alla perfezione i fondali e le caratteristiche del luogo in cui opera. Anche se, naturalmente, nulla vieta ad un sommozzatore di esercitare in altri porti, previa autorizzazione della Capitaneria di competenza.

Parlando di attività subacquea un tema interessante mi sembra quello delle Sovrintendenze e dell’archeologia. In Sicilia è un settore con grandi opportunità di sviluppo: siamo stati per secoli la culla della civiltà occidentale. Inoltre è tutta gente che mette una gran passione nel proprio lavoro, spesso si tratta di neolaureati in Lettere o Beni culturali con la passione per il mare e che avrebbero bisogno di maggiore sostegno”.

 

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Una risposta equilibrata che rende giustizia ai sommozzatori.

Intervento del direttore del CEDIFOP

La sentenza del TAR del Lazio arriva, finalmente, a risolvere un annoso problema: decade il limite di età di 35 anni per l’iscrizione al Registro Sommozzatori presso le Capitanerie di Porto. Infatti, non tanto l’età, quanto le visite mediche, che attestano il buono stato di salute dell’Operatore Tecnico Subacqueo, devono essere la “discriminante” per l’iscrizione o meno in tale registro, fermo restando i requisiti formativi/professionali, dei richiedenti tale iscrizione.

Noi come scuola di formazione professionale abbiamo ricevuto molte richieste, da tutta Italia, di subacquei,  anche oltre i trentacinque anni,  che vogliono mettersi finalmente in regola, attraverso l’iscrizione nel Registro Sommozzatori.

Speriamo che il Ministero dei Trasporti recepisca la necessità di diramare, a tutte le Capitanerie di Porto,  una Circolare sul tema del limite di età,  così non ci saranno disparità di trattamento nelle varie zone d’Italia, e che questo sia il primo passo per cominciare a mettere ordine in questa variegata e dinamica categoria di lavoratori

Certamente il limite di età non è l’unico problema degli operatori  subacquei, fra questi restano da affrontare i problemi riguardanti l’inquadramento in una categoria professionale che comprenda le dinamiche lavorative dell’operatore tecnico subacqueo che oggi è inquadrato come “metalmeccanico” (escludendo, paradossalmente, per definizione, l’attività in immersione). Sarebbe opportuna una legge che andasse a definire, catalogandole professionalmente, le varie tipologie di lavoratori subacquei, da quelli che esercitano la professione di “guide” subacquee, a coloro che lavorano nelle aree portuali, a coloro che lavorano “off-shore”; a mio avviso  occorrerebbe una legge che a grandi linee ripartisse le attività subacquee almeno in tre macrosettori: “Subacquea sportivo/ricreativa o commerciale” (diving – guide turistiche subacquee) –  “Subacquea professionale” (attuali OTS) –  “Subacquea industriale” (alto fondale); andando a tracciare a grandi linee le competenze standard che ogni operatore di settore dovrebbe avere, tenendo conto dello stato dell’arte attuale, delle acquisizioni tecnologiche e delle procedure operative adottate per lo svolgimento dei lavori subacquei e per la stessa integrità fisica degli OTS e prendendo atto dello stato dell’arte della formazione professionale adottata fino ad ora in Italia correlndola agli standard operativi dettati da organismi “certificatori” di profilo internazionale, massima espressione dell’esperienza maturata in oltre 50 anni di attività subacquea.

 

 

Manos Kouvakis
direttore CEDIFOP

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I testi e le interviste sono gentilmente concessi dal giornale ‘Avvisatore Marittimo della Sicilia’ pubblicazioni del 01/10/2006 e 15/09/2006

fonte: Centro Studi CEDIFOP

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