Il C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species), Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, è stata sottoscritta il 3 Marzo 1973 e ad oggi è stata ratificata da circa 170 Paesi, i quali, ratificando la Convenzione, si sono sottoposti alla normativa in essa contenuta. L’Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 e successive modifiche ha applicato rigorosamente i dettami stabiliti nella Convenzione di Washington, che per l’Italia era comunque già entrata in vigore alla fine degli anni ’70 con la ratifica ex Legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Il turista è spesso tentato di portare con sé al termine di una vacanza animali vivi, conchiglie, coralli o altri ricordi dei luoghi visitati, senza accertarsi se tali ‘souvenir’ rientrino o meno tra le specie protette dal CITES: attenzione, però, perché nel caso in cui le specie rientrino tra quelle protette questo non è legalmente consentito e, oltre a multe salatissime, si può incorrere anche nell’arresto. Occorre pertanto fare molta attenzione anche a ciò che si compra nelle bancarelle o nei mercatini locali, perchè spesso si possono trovare in vendita specie soggette a restrizioni di commercio internazionale e, dunque, non esportabili fuori dal Paese di origine.
Anche in questo caso, vale la regola ignorantia legis non excusat: è dovere del cittadino informarsi su cosa sia lecito acquistare o esportare e cosa no, e quindi, non si potrà evitare la sanzione relativa alla violazione della Convenzione semplicemente affermando di non conoscere la legge.
Si consiglia, quindi, a chi voglia portare con sé dei souvenir da una vacanza, di informarsi presso le Autorità del Paese in cui si soggiorna le restrizioni relative al commercio di flora e fauna, per evitare di rovinarsi il viaggio incappando in pesanti sanzioni.
Le specie marine protette dal CITES non sono molte, si tratta soprattutto di molluschi (es. Tridacna), coralli e altre specie in via di estinzione o a rischio di estinzione consultabili nel database di www.cites.org oppure chiedendo agli Organi competenti. Recentemente sono stati inclusi nell’Appendice II: squalo bianco (proibito quindi esportare le mascelle), squalo balena, squalo elefante, pesce napoleone, tutto il genere Hippocampus (cioè i cavallucci marini).
Fonte: Il Tuo Legale.it