Decreto 29 luglio 2008, n. 146, art. 90 e 91
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto.
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223) - testo in vigore dal 21-12-2008
Estratto: Articoli 90 e 91.
Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque
subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla
lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione
è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di
garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A
allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n.
279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla
navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono
la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91. Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130* del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a
trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo
segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di
superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di
almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.
*Nota all'art. 91:
- L'art. 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima), è il
seguente:
«Art. 130 (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione
ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad
una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è
accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri
dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del
galleggiante portante la bandiera di segnalazione.»
Il testo completo del decreto si trova nella
Gazzetta Ufficiale.