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Regione Liguria - Legge Regionale 15 Ottobre 2008 n. 36


REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008 N. 36

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 19
(NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO)

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 14 DEL 21 OTTOBRE 2008)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:


Articolo 1 (Modifiche all’articolo 2)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: “Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna” sono aggiunte le seguenti: “, anche in modo non esclusivo e non continuativo,”.
2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 19/2001, dopo le parole: “Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna” sono inserite le seguenti: “nelle immersioni subacquee”.
3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 19/2001, le parole: “quei soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “le imprese”.

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 3)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 19/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: “I requisiti per l’iscrizione alla Sezione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente: “2 bis. La sezione dell’elenco di cui al comma 2 è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.”.

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 4)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente: “b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Per i fini di cui alla presente legge ai cittadini europei sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con quanto previsto dalle normative vigenti;”.
2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente: “g) certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell’attività subacquea.”.

Articolo 4 (Sostituzione dell’articolo 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo)
1. L'apertura e l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3.
Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
    a) partita IVA;
    b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
    c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
    d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;
    e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
    f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
2. L’iscrizione di cui al comma 1 è rinnovata annualmente secondo le disposizioni di cui all’articolo 8.

3. Per esercitare l’attività nel territorio regionale i centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea devono possedere una sede operativa autonoma in Liguria e ad essi si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.

4. I centri di immersione e addestramento, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.

5. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3.”.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 6)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che svolgono l’attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l’attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 e possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). All’atto della prima iscrizione è presentato alla Regione lo statuto sociale.”.

Articolo 6 (Sostituzione dell’articolo 7)

1. L’articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

Articolo 7 (Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è rivolta alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre il termine non sono accolte e possono essere ripresentate per l’anno successivo.

2. Il Dirigente della struttura regionale competente definisce, con proprio decreto, per ciascuna sezione dell'Elenco, lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione  nell'Elenco, per le domande presentate entro il termine di cui al comma 1, è disposta dal Dirigente della struttura competente entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell’Elenco e alle spese di rilascio dei tesserini identificativi di cui all’articolo 9, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all’atto della domanda provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 50,00 per le guide e gli istruttori, in euro 200,00 per i centri di immersione ed in euro 100,00 per le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività subacquea.”.

Articolo 7 (Sostituzione dell’articolo 8)

1. L’articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

Articolo 8 (Rinnovo dell’iscrizione)
1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

    a) dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso;
    b) ricevuta di versamento della somma annua di cui al comma 4.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre a quanto previsto nel comma 1, è allegato certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell’attività subacquea.

3. I soggetti che non presentano domanda di rinnovo ai sensi del comma 1 sono sospesi dall’Elenco regionale. La sospensione ha la durata massima di due anni, decorsi i quali senza che sia pervenuta all’Amministrazione istanza di rinnovo ai sensi del presente articolo, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 11.

4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell’Elenco e di invio dei bollini annuali, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all’atto della richiesta di rinnovo dell’iscrizione, provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 25,00 per guide ed istruttori, in euro 100,00 per i centri di immersione ed in euro 50,00 per le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività subacquea.”.

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 9)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
2. La denominazione di “centro di immersione e di addestramento subacqueo”, anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese.”.

Articolo 9 (Inserimento di articolo)

1.  Dopo l’articolo 10 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:

Articolo 10 bis (Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo)
1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo, di seguito denominata Commissione, quale organismo consultivo per la materia oggetto della presente legge.

2. La Commissione, in particolare, fornisce indicazioni tecniche riguardanti la valutazione delle istanze di iscrizione delle Organizzazioni didattiche per l’attività subacquea nell’apposita sezione dell’Elenco di cui all’articolo 3.

3. La Commissione è composta da:

    a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
    b) un rappresentante della Direzione marittima della Liguria, designato dall’Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
    c) un rappresentante del Comando regionale Carabinieri subacquei, designato dall’Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
    d) un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del fuoco sommozzatori, designato dall’Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
    e) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni didattiche iscritte nell’apposita sezione dell’Elenco di cui all’articolo 3;
    f) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.);
    g) due rappresentanti designati dalle associazioni di operatori del settore.

4. La Commissione può essere di volta in volta integrata da esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e la Commissione può essere costituita qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente.”.

Articolo 10 (Sostituzione dell’articolo 11)

1. L’articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 (Sanzioni)
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

    a) per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 8.000,00;
    b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all’esercizio dell’attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
    c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco regionale, di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 oltre all’impossibilità di iscrizione nell’Elenco per i successivi tre anni;
    d) per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o addestramento subacqueo", senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco, di cui all'articolo 3, per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni.

3. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi; nel caso di condanna è prevista la definitiva cancellazione dall’Elenco. A questi fini, la sentenza di applicazione pena su richiesta è equiparata alla condanna.

4. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone, con apposito decreto, la cancellazione o la sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:

    a) in conseguenza della perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
    b) in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo;
    c) nei casi di cui al comma 5 del presente articolo;
    d) nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 8.

5. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone la cancellazione per coloro che risultino sospesi dall’Elenco regionale da almeno due anni consecutivi.

6. Dell'avvenuta applicazione della sanzione della cancellazione dall’Elenco regionale è data tempestiva comunicazione all'Organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo. La radiazione da parte di una o più Organizzazioni didattiche comporta la definitiva cancellazione dall’Elenco.

7. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.

8. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

Articolo 11 (Inserimento di articoli)

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 19/2001 sono inseriti i seguenti:

Articolo 11 bis (Convenzioni)
1.  Ai fini dell’accertamento dei requisiti tecnici di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), la Regione può avvalersi, tramite apposite convenzioni, di specifici organismi tecnici appartenenti a soggetti pubblici operanti nel campo della subacquea.

Articolo 11 ter (Concorso alle spese)
1. Le somme dovute ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 e del comma 4 dell’articolo 8 sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di diniego dell’iscrizione o di diniego di rinnovo della stessa, la somma versata all’atto della domanda è rimborsata.

Articolo 11 quater (Norma finanziaria)
1. Le entrate previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale al Titolo III “Entrate Extratributarie” – Categoria 3.1 “Proventi e corrispettivi da beni e servizi” – U.P.B. 3.1.1 “Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008, mediante prelevamento di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

Articolo 12 (Abrogazione di articolo)

1. L’articolo 12 della l.r.19/2001 è abrogato.

Articolo 13 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, gli istruttori, le guide, i centri di immersione e le associazioni senza fini di lucro, già iscritti nell’Elenco regionale, sono tenuti al versamento della somma annua stabilita al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 19/2001, alla data del primo rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I modelli di domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 sono pubblicati nel B.U.R.L. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

3. Le domande di iscrizione all’Elenco già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domanda entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può adottare apposito provvedimento per il trasferimento a Unioncamere Liguria delle funzioni amministrative inerenti l’Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 15 ottobre 2008

IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)